I nuovi orientamenti interpretativi (192 e 193) del Consiglio notariale di Milano. Ok alla clausola che fissa un dato orario per l’efficacia.
Di Mario Notari
In sede di fusione e di scissione sono valide ed effi caci sia le clausole che stabiliscono uno specifico orario di efficacia dell’operazione, sia quelle che dispongono la retrodatazione degli effetti contabili a una data anteriore alla chiusura dell’ultimo bilancio delle società partecipanti all’operazione. Sono questi gli elementi essenziali di due dei nuovi orientamenti interpretativi del Consiglio Notarile di Milano (n. 192 e 193), che si pongono nel solco di una serie di «massime» che hanno analizzato nel dettaglio numerosi aspetti delle complesse modalità di attuazione ed esecuzione delle fusioni e delle scissioni (si veda ItaliaOggi del 20 novembre scorso).
Queste operazioni straordinarie, assai frequenti nelle società di capitali, danno infatti luogo a un ampio novero di questioni applicative, spesso di grande rilevanza anche economica nei singoli casi concreti. Rispetto ad esse, in mancanza di una casistica contenziosa, diviene molto importante poter fare affidamento su una prassi interpretativa autorevole e consolidata, come quella che deriva dalle c.d. «massime» delle apposite commissioni costituite dai consigli notarili. Tra questi, contestualmente alla modifica legislativa che attribuiva la competenza per l’omologazione degli atti societari direttamente ai notai, il primo è stato proprio il Consiglio Notarile di Milano, che ha costituito la Commissione Società il 21 novembre 2000, con lo scopo di indirizzare – in modo non vincolante – l’attività di ciascun notaio chiamato redazione degli atti costitutivi o le modificazioni statutarie delle società di capitali.
Per questo motivo si è tenuto il 20 novembre scorso un webinar organizzato Consiglio Notarile di Milano, dedicato ai «20 anni» della Commissione società, per fare un bilancio di questi due decenni e per analizzare il ruolo delle massime notarile nel moderno diritto societario. Vi hanno partecipato, oltre ad alcuni componenti della commissione, autorevoli esponenti della magistratura (Rordorf, Mambriani) e dell’accademia (Angelici), anche a sottolineare il proficuo rapporto tra gli orientamenti notarili, da un lato, e la giurisprudenza e la dottrina, dall’altro.
Come si diceva, le due massime sopra citate si soffermano su due aspetti tecnici delle operazioni di fusione e di scissione, rispetto ai quali non sussiste un perfetto allineamento tra la disciplina civilistica e quella tributaria. Con riferimento alla c.d. retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, infatti, esiste una norma fiscale che espressamente limita la rilevanza fiscale della retrodatazione degli effetti dell’operazione all’ultima chiusura di bilanci delle società partecipanti. Ad esempio, non viene riconosciuta la retrodatazione contabile al 1° gennaio 2020 in una fusione (o scissione) che abbia effetti civilistici al 31 marzo 2021, nel quale le società coinvolte chiudano i propri esercizi al 31 dicembre di ogni anno. Ciò non significa tuttavia, è questa la tesi dei notai milanesi, che via sia un limite di validità della disposizione che in una fusione che si perfeziona nel marzo 2021 venga prevista la retrodatazione contabile al 1° gennaio 2020, a condizione, beninteso, che nessuna società partecipante all’operazione abbia già approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Si tratta semplicemente di riconoscere che ai soli fini fiscali tale retrodatazione non avrà efficacia, ferma la validità civilistica della clausola della fusione o della scissione.
Per altro verso, le nuove massime del Consiglio notarile di Milano si soffermano sulla determinazione dell’efficacia civilistica della fusione o della scissione, affermando che essa possa essere differita (ove sia possibile il differimento in via generale) anche a un determinato orario di una specifica data. Si sancisce così la validità di quelle clausole assai spesso richieste dalla prassi societaria che fissano l’efficacia della fusione o della scissione nell’ultimo istante (o alle ore 23:59) del 31 dicembre dell’anno in corso, al fine di una evidente semplificazione delle relative rappresentazioni contabili.
Università Bocconi, Coordinatore della Commissione società del Consiglio notarile di Milano