Massima dei notai di Milano interpreta il valore degli accordi parasociali.
Di Mario Notari
Gli statuti delle società di capitali possono subordinare l’ingresso di nuovi soci alla preventiva approvazione di un determinato patto parasociale, concluso in precedenza da altri soci. È questo il passaggio più significativo di uno dei nuovi orientamenti interpretativi del Consiglio notarile di Milano, che si pone nel solco di una serie di “massime” che hanno progressivamente attribuito rilevanza applicativa ai patti parasociali negli statuti di Spa e Srl.
A partire dalla riforma del 2003, infatti, è stata avvertita una forte esigenza di far emergere alla luce del sole gli accordi che sino a quel momento venivano riservati esclusivamente ai patti parasociali. Ciò per due motivi: da un lato, quanto meno per le Spa, è stato introdotto un limite di durata dei patti parasociali di cinque anni; dall’altro, si è via via cercato di rendere più vincolanti i patti parasociali, che tramite il loro inserimento nello statuto sociale acquisiscono la cosiddetta efficacia “reale”, diventando cioè vincolanti anche nei confronti della società e dei terzi acquirenti.
Di conseguenza, si è progressivamente ampliata la prassi di prevedere anche nello statuto i medesimi accordi che formano oggetto dei patti parasociali. Tutto ciò anche grazie alla maggiore elasticità del diritto societario derivante dalla riforma, nonché alle interpretazioni evolutive di diversi istituti delle società di capitali, alle quali ha fortemente contribuito anche la Commissione Società dei notai milanesi.
La massima citata (n. 194) prende in esame una via di mezzo tra gli accordi solo parasociali e quelli che assumono la natura di vere proprie clausole statutarie. In alcune circostanze, infatti, si riscontra l’esigenza, per un verso, di preservare la natura parasociale di tali accordi – anche solo per ragioni di riservatezza – e per altro verso di vincolare comunque tutti coloro che vogliono diventare soci ai contenuti di tali accordi. Ecco dunque che viene affermata la legittimità di clausole statutarie le quali, pur non recependo gli accordi parasociali, vincolano la circolazione delle azioni o delle quote all’accettazione di tali accordi da parte di coloro che intendono diventare soci. Viene così creato un “collegamento” vincolante tra lo statuto sociale e i patti parasociali, pur mantenendo la natura giuridica (e la riservatezza) di questi ultimi.
Analoghe esigenze stanno alla base di un’altra massima approvata dai notai milanesi ( 195). Si afferma infatti la validità di due frequenti clausole negli accordi di club deal o di investimenti di private equity o di joint venture: quella che prevede il “voto determinante” di un singolo amministratore nelle deliberazioni del cda e quella che richiede, per alcune particolari deliberazioni del cda, il voto unanime di tutti i consiglieri in carica. Anche in questo caso, sulla base di analitiche e rigorose argomentazioni, si giunge alla conclusione della ammissibilità di siffatte clausole, che avvicinano così il diritto societario alla moderna pratica degli affari.
Queste massime, insieme alle altre approvate contestualmente, verranno presentate nel corso di un webinar organizzato Consiglio notarile di Milano, in programma oggi, dedicato ai 20 anni della Commissione società.
Università Bocconi, presidente commissione Società del Consiglio notarile di Milano.